Legge 1137/1955
Art. 77 — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i…
Art. 77. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 77.
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