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Legge 1137/1955

Art. 77 — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i…

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Art. 77. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

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