Legge 1137/1955
Art. 76 — La determinazione del Ministro di cui all'art
Art. 76. La determinazione del Ministro di cui all'art. 40, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, e' adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 76.
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