Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 75
Legge 1137/1955

Art. 75 — Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualita' di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/75parte di Legge 1137/1955
Art. 75. Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualita' di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 74 Art. 76 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.