Legge 1137/1955
Art. 75 — Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualita' di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi …
Art. 75. Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualita' di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.75.
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