Legge 1137/1955
Art. 2 — L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta
Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta. L'avanzamento puo' aver luogo anche per meriti eccezionali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 2.
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