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Legge 1137/1955

Art. 3 — Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanza…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/3parte di Legge 1137/1955
Art. 3. Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una, graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita' secondo le norme della presente legge.

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