Legge 1137/1955
Art. 1 — Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, int…
Art. 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 1.
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