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Legge 1137/1955

Art. 186 — Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/186parte di Legge 1137/1955
Art. 186. Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione, nei cui confronti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano trovato applicazione le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, continuano ad applicarsi nel grado rivestito i limiti di eta' del grado superiore.

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