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Legge 1137/1955

Art. 185 — Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 690, 70° e 71° dell'Is…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/185parte di Legge 1137/1955
Art. 185. Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 690, 70° e 71° dell'Istituto superiore di guerra, e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i Comandi di grandi unita' di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, e' concesso, in misura ridotta alla meta', il vantaggio di carriera previsto dall'art. 69 e dalla tabella n. 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore. Il vantaggio e' attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato art. 69 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera e' attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado e' ridotto alla meta' di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello. Qualora, l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'art. 59, lettera b), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sara' diminuito del numero dei posti gia' fruiti nel grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente. Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore.

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