Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 187
Legge 1137/1955

Art. 187 — In deroga all'art

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/187parte di Legge 1137/1955
Art. 187. In deroga all'art. 109, l'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria che provenga dai soppressi ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio permanente effettivo, anche se trattenuti a domanda nel servizio suddetto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, puo' conseguire una seconda promozione senza i requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell'articolo stesso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 186 Art. 188 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.