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Legge 1137/1955

Art. 164 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore d…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/164parte di Legge 1137/1955
Art. 164. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la; disposizione di cui al secondo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, e' iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

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