Legge 1137/1955
Art. 164 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore d…
Art. 164. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la; disposizione di cui al secondo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, e' iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.