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Legge 1137/1955

Art. 165 — I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Mar…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/165parte di Legge 1137/1955
Art. 165. I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 109 e 118.

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