Legge 1137/1955
Art. 165 — I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Mar…
Art. 165. I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 109 e 118.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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