Legge 1137/1955
Art. 163 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente …
Art. 163. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e' valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha; luogo a scelta, la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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