Legge 1137/1955
Art. 162 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore d…
Art. 162. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della, presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e' valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 160 o del primo comma dell'art. 161, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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