Legge 1137/1955
Art. 159 — Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli…
Art. 159. Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 15) l'introduzione di un comma infine all'art. 159.
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