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Legge 1137/1955

Art. 159 — Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/159parte di Legge 1137/1955
Art. 159. Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo.

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