Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 160
Legge 1137/1955

Art. 160 — All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della present…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/160parte di Legge 1137/1955
Art. 160. All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49. Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo art. 161, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta che sia giudicato idoneo all'avanzamento. L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia, concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado gia' promosso, e promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianita' assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale e' iscritto in ruolo Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato. All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente la causa di servizio non puo' comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianita' assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado gia' promosso, e' promosso con anzianita' assoluta corrispondente alla data della vacanza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 159 Art. 161 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.