Legge 1137/1955
Art. 158 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore …
Art. 158. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, gia' appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'art. 38.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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