Legge 1137/1955
Art. 157 — Fino al 31 dicembre 1957 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 …
Art. 157. Fino al 31 dicembre 1957 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina. La disposizione di cui al precedente comma continuera' ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei non conseguano la promozione entro l'anno 1958.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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