Legge 1137/1955
Art. 156 — Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina anteriormente alla data di entrata in vigore della presente…
Art. 156. Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e' computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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