Legge 1137/1955
Art. 155 — Fino al 31 dicembre 1958 e nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno d…
Art. 155. Fino al 31 dicembre 1958 e nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio navale non sono assorbite le eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei diversi gradi di ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi, ruolo servizi macchine.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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