Legge 1137/1955
Art. 154 — Fino al 31 dicembre 1960, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali del…
Art. 154. Fino al 31 dicembre 1960, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina gia' fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unita' all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'art. 44 della legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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