Legge 1137/1955
Art. 153 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del l'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per ef…
Art. 153. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del l'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di "a disposizione" a partire dalla data di entrata, in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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