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Legge 1137/1955

Art. 152 — Gli ufficiali dell'Esercito gia' appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in serviz…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/152parte di Legge 1137/1955
Art. 152. Gli ufficiali dell'Esercito gia' appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purche', con la promozione a tale grado, non consegnano piu' di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera senza tener conto delle lesioni o infermita' per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio. Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunti i seguenti periodi di permanenza nel grado: tenente colonnello: sei anni; maggiore: nove anni; capitano: dieci anni. Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio. Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

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