Legge 1137/1955
Art. 145 — Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del …
Art. 145. Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'art. 183, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e' valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera b) del secondo comma dell'art. 49.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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