Legge 1137/1955
Art. 146 — All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presen…
Art. 146. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 49, esclusa la lettera b) del secondo comma e le disposizioni seguenti. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale e' valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da, effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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