Legge 1137/1955
Art. 144 — Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non s…
Art. 144. Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. La disposizione di cui al precedente comma continuera' ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1958. Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'art. 69, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado piu' anziani non destinati a frequentare i corsi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 13) la modifica dell'art. 144, comma 1.
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