Legge 1137/1955
Art. 139 — All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero…
Art. 139. All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidita riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se gia' compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'art. 137, sono applicabili le disposizioni dell'art. 136. All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137 o del sesto comma dell'art. 138.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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