Legge 1137/1955
Art. 138 — null Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma d…
Art. 138. null Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'art. 137 L'ufficiale non valutato o non promosso perche' prigioniero di guerra, qualora ottenga, il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia aggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra, non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati, Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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