Legge 1137/1955
Art. 140 — I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia lino al…
Art. 140. I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia lino al 31 dicembre 1955. Per le promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore. Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dal 1 gennaio 1956 sono effettuate con le norme della presente legge. Le valutazioni eventualmente gia' effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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