Legge 1137/1955
Art. 137 — null L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 21 e 34 perche' in aspettativa per prigio…
Art. 137. null L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 21 e 34 perche' in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 123 e dell'art. 125, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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