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Legge 1137/1955

Art. 125 — Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sem…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/125parte di Legge 1137/1955
Art. 125. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo. Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facolta' di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova, valutazione degli ufficiali gia' giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1 luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'art. 48, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

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