Legge 1137/1955
Art. 126 — I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio conc…
Art. 126. I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente art. 125, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unita', fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale piu' elevata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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