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Legge 1137/1955

Art. 124 — I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/124parte di Legge 1137/1955
Art. 124. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.

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