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Legge 1137/1955

Art. 115 — I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un an…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/115parte di Legge 1137/1955
Art. 115. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'art. 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali eli grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle armi anzidette. Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'art. 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenuti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 29, secondo comma.

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