Legge 1137/1955
Art. 114 — L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso sol…
Art. 114. L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 824/12 — Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufautoritativoha disposto (con l'art. 13) la modifica dell'art. 114.
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