Legge 1137/1955
Art. 116 — Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funz…
Art. 116. Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, e' computato per meta' ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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