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Legge 1137/1955

Art. 113 — L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appart…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/113parte di Legge 1137/1955
Art. 113. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

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