Legge 1137/1955
Art. 113 — L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appart…
Art. 113. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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