Legge 1137/1955
Art. 112 — L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Art. 112. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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