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Legge 1137/1955

Art. 109 — L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di a…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/109parte di Legge 1137/1955
Art. 109. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.

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