Legge 1137/1955
Art. 110 — L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo…
Art. 110. L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente Id pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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