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Legge 1137/1955

Art. 108 — L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/108parte di Legge 1137/1955
Art. 108. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

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