Legge 1137/1955
Art. 101 — Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova…
Art. 101. Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.101.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 11) la modifica dell'art. 101.
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