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Legge 1137/1955

Art. 102 — L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliqu…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/102parte di Legge 1137/1955
Art. 102. L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

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