Legge 1137/1955
Art. 100 — L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia t…
Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non puo', nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.100.
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