Legge 1137/1955
Art. 99 — I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere…
Art. 99. I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98. I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 99.
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