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Legge 599/1954

Art. 48 — Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, discip…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/48parte di Legge 599/1954
Art. 48. Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

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