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Legge 599/1954

Art. 47 — Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita', nei casi previsti dall…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/47parte di Legge 599/1954
Art. 47. Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita', nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale puo', col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro. Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.

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