Legge 599/1954
Art. 49 — Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria a…
Art. 49. Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenza a detta arma o servizio. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria, il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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