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Legge 113/1954

Art. 70 — Il grado si perde per una delle seguenti cause:

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/70parte di Legge 113/1954
Art. 70. Il grado si perde per una delle seguenti cause: 1) dimissioni volontarie. Non puo' dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'eta' oltre la qual cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica. L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non puo' dimettersi dal grado finche' conservi l'idoneita' al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione totale o parziale; 2) dimissioni di autorita': a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile; b) per irreperibilita' accertata; c) per attivita' moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale; d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro e' presa quando l'ufficiale ne viene dimesso; 3) cancellazione dai ruoli: a) per perdita della cittadinanza; b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza; c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri; 4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di un Consiglio di disciplina; 5) condanna: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

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