Open·Parlamento
HomeNormeLegge 113/1954Art. 69
Legge 113/1954

Art. 69 — Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computa…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/69parte di Legge 113/1954
Art. 69. Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sara' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza, in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sara' liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 68 Art. 70 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.