Legge 113/1954
Art. 71 — La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica
Art. 71. La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica. La perdita del grado decorre: dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70; dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'art. 70; dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai n. 3 lettere b) e c) dello stesso art. 70. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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